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Chiarimento

  • Spett. Stazione Appaltante, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) All’art. 9.12 del Capitolato, in relazione alle attività speciali in attuazione del Protocollo sanitario anti COVID-19, viene indicata la seguente dicitura: “Il corrispettivo economico relativo a queste attività speciali è da computarsi separatamente rispetto alle attività ordinarie previste in capitolato, ecc”. Si chiede a tal proposito: a) confermate che nella Base d’asta siano già state previste le attività speciali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da COVID, di cui all’allegato 4 del Capitolato? B) Considerando che il modulo di offerta economica prevede di indicare unicamente il ribasso percentuale sulla base d’asta, confermate che non sia in fase di offerta necessario indicare il computo economico separato per tali attività? 2) All’art. 12 del Capitolato “Obblighi dell’impresa”, vengono indicate una serie di dichiarazioni da rendere unitamente all’offerta; dal momento che nei modulo predisposti dalla Stazione Appaltante non ci risulta essere presenti le tre dichiarazioni, si chiede ove vadano inserite: documentazione amministrativa o in aggiunta al modulo Offerta Economica? 3) Al fine di poter valutare correttamente l’offerta, si chiede cortesemente di comunicare l’importo mensile attualmente fatturato nell’appalto in corso, con distinzione tra il canone base e quello eventualmente aggiuntivo per gli interventi aggiuntivi legati all’emergenza sanitaria da COVID-19. Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

    Domanda del: 29/12/2020 aggiornata il 29/12/2020
  • Si conferma che nella base d'asta sono ricomprese le attività speciali in attuazione del Protocollo sanitario anti Covid-19. Con riferimento alle dichiarazioni obbligatorie previste nell'art. 12 del Capitolato d'Appalto, trattasi di mero refuso, in quanto tali dichiarazioni verranno richieste direttamente all'aggiudicatario, tra la documentazione da presentare ai fini della stipulazione del contratto; tanto è possibile evincere chiaramente posto che, la sanzione prevista in caso di mancata produzione di tali dichiarazioni, sarà la risoluzione del contratto e non già l'esclusione dalla procedura di gara.

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