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Chiarimento

  • ID 215 -1. Disciplinare di Gara, punto 6.3.F). Le biglietterie automatizzate, introdotte con D.M. 13 luglio 2000, sono apparecchiature idonee alla certificazione dei corrispettivi derivanti dalle attività di intrattenimento e spettacolo. Queste apparecchiature devono essere provviste di una carta a microcircuito di attivazione contenente il software per la generazione delle chiavi segrete, necessarie per il calcolo di codici di autenticazione che verranno utilizzati per la trasmissione dati, e l'algoritmo per la determinazione del sigillo fiscale. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002 sono state disciplinate le norme per la procedura di rilascio della carta di attivazione relativa a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche. In base al citato provvedimento le modifiche apportate ai sistemi di biglietteria comportano la certificazione delle stesse e la verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto i produttori di biglietterie elettroniche nel settore dello spettacolo sono soggetti a periodici processi di certificazione e di omologa per rendere il proprio sistema adeguato alle necessità di mercato. Non ultimo per adeguarsi a nuove normative come nel caso del Provvedimento del 27 giugno 2019, per il quale l’Agenzia delle Entrate ha concesso una deroga, a causa della situazione pandemica, che verrà con tutta probabilità estesa ulteriormente al 2022. In questo contesto – nel caso in cui un sistema già in possesso di omologa al momento della partecipazione alla gara debba ulteriormente certificare una o più funzioni richieste dal bando – si chiede se è ammissibile per il concorrente dichiarare le tempistiche entro le quali si impegna a consegnare le restanti funzionalità in caso di assegnazione del servizio. Si chiede pertanto alla Fondazione di specificare se la presenza di tutte le funzionalità offerte dal concorrente debbano essere disponibili e certificate al momento della stipula del contratto, o se di contro sia accettabile la possibilità di rendere alcune di queste disponibili al momento dell’avvio del servizio; ciò garantendo a prescindere – in qualità di produttore di sistema di biglietteria elettronica omologato da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio della propria attività nel settore dello spettacolo – di essere in possesso alla stipula del contratto di con un set di funzionalità adeguato alla gestione del servizio specifico, senza incorrere in esclusione dalla procedura.

    Domanda del: 10/01/2022 aggiornata il 10/01/2022

  • Si conferma che il concorrente può proporre tempistiche differenziate entro le quali si impegna a consegnare specifiche funzionalità in caso di assegnazione del servizio.

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